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STATUTO ASSOCIAZIONE CUOCHI SCALIGERI VERONA

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE – CARATTERE – DURATA - STRUTTURA

Art. 1 – (Costituzione – Sede

E` costituita un ‘associazione denominata “ Associazione Cuochi Scaligeri Verona” (di seguito per brevità, la “A.C.S.V”) con sede in Verona alla via Don Luigi Sturzo-4/B, 37024 Negrar di Valpolicella – (VR) e con codice fiscale 04145210235  indirizzo PEC: cuochiscaligeri@pec.it.

L’Associazione potrà stabilire Sedi di rappresentanza in altre sedi secondarie della provincia di Verona

Art. 2. – (Carattere – Durata

L’ A.C.S.V. è apartitica, apolitica, asindacale, indipendente e senza finalità di lucro. 

La durata dell’A.C.S.V. è illimitata.

Art. 3. – (Struttura

È interesse dell’A.C.S.V., aderire ad altre associazioni di categoria, con le quali condivide scopi e finalità cosi come stabilito nei rispettivi Statuti.

TITOLO II
SCOPI

Art. 4. – (Scopi) 

L’ A.C.S.V. si propone di perseguire i seguenti scopi:

a) Raccogliere e unificare, intorno ad essa i cuochi, coloro che hanno esercitato la professione di cuoco, gli insegnanti di cucina, i sostenitori della categoria, gli allievi degli Istituti e delle scuole alberghiere, per dar vita ad uno spirito unitario di categoria volto al valorizzare la professione del cuoco e ad accrescere il prestigio sociale, economico e professionale della categoria.

b) Costituire, nei confronti di istituzioni ed enti, la rappresentanza sul territorio provinciale di coloro che si dedicano all’attività culinaria professionale, creando con ogni mezzo occasioni di incontro e dibattito sui problemi della categoria, favorendo una migliore conoscenza e cooperazione tra tutti i soggetti che operano nel settore.

c) Promuovere, autonomamente e in collaborazione con altri enti e istituzioni, tutte le iniziative che contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione della cultura gastronomica italiana, regionale e provinciale, nonché alla tutela del suo patrimonio storico.

d) Progettare, organizzare e gestire attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori del settore, anche attraverso una collaborazione sinergica con gli Istituti Alberghieri e le Scuole di Cucina.

e) Approfondire le conoscenze tecniche di cucina, predisponendo, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti e convegni su temi di generale interesse del settore ristorazione di qualsiasi ambito e grado (privato, collettivo, turistico, etc.), coinvolgendo a tal fine l’attenzione degli organi di formazione, informazione e cultura.

f) Evidenziare, attraverso manifestazioni, concorsi, premi e riconoscimenti, l’eccellenza professionale e l’attività meritoria dei cuochi, quale esempio di una qualificazione che sia adeguata ai contesti, alle trasformazioni e alle esigenze della cucina italiana, regionale e provinciale e della sua diffusione sul territorio nazionale, provinciale e nel mondo.

g) Ottenere dalle pubbliche amministrazioni o da privati il riconoscimento morale e l’aiuto necessario per poter perseguire, anche attraverso Fondazioni, scopi di pubblica utilità, assistenza e solidarietà sociale a favore della categoria e di propri iscritti particolarmente bisognosi.

h) Progettare, organizzare, gestire e promuovere attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale di giovani da immettere sul mercato del lavoro e/o di lavoratori inseriti in aziende produttive del settore attraverso progetti specifici collegati a programmi provinciali, regionali e/o comunitari.

i) Collaborare, aderire o partecipare attivamente esprimendo proprie rappresentanze a confederazioni, enti nazionali, internazionali, sopranazionali o comunitari che espletino o prevedano settori di attività inerenti alla categoria e al proprio ambito di competenza e ad associazioni culturali in genere.

j) Costituire società di capitali e/o cooperative a.r.l. per svolgere attività di natura commerciale o di servizi ed eventi specifici, sempre legati all’attività dell’Associazione.

TITOLO III
COSTITUZIONE - SEDE – CARATTERE – DURATA - STRUTTURA

Art. 5. – (Diritti)

Possono aderire all’ A.C.S.V tutti i cittadini italiani o stranieri che si dedichino o che si siano dedicati professionalmente all’attività culinaria, che si siano distinti per particolari attività di benemerenza e/o di sostegno nei confronti della categoria dei “Cuochi”. Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati hanno diritto a fruire delle prestazioni e dei servizi resi dall’ A.C.S.V nonché di quelli prestati da associazioni o enti nazionali e regionali cui essa aderisce senza alcuna limitazione. 

Gli associati sono legittimati a prendere parte attivamente alla vita e all’amministrazione dell’Associazione.

In particolare gli associati hanno diritto di partecipare all’Assemblea degli iscritti, esercitando il diritto di voto anche ai fini dell’approvazione e delle modifiche dello Statuto, e della nomina degli organi direttivi dell’A.C.S.V., secondo le modalità indicate nel presente statuto. Gli associati esercitano il proprio diritto di voto solo se in regola con il versamento della quota associativa dell’esercizio sociale dell’anno in corso.

Ogni associato ha diritto a un voto, salvo che non abbia ricevuto le deleghe da parte di altri associati come previsto dall’art. 12.

Art. 6. – (Categorie di associati)

Gli associati si distinguono in, “Effettivi”, “Onorari” e “Sostenitori”.

1 – Sono “Associati Effettivi” tutti i “Soci Professionisti” e gli “Allievi”.

a) I Soci Professionisti sono coloro che esercitano e/o hanno esercitato l’attività culinaria come attività primaria lavorativa, anche nell’ambito della docenza e formazione, senza discriminazione alcuna derivante dal rapporto di impiego, e che ne abbiano fatto domanda all’Associazione nelle forme previste dal presente statuto.

b) I Soci Allievi sono coloro che, in qualità di studenti, sono iscritti o frequentano corsi di cucina presso gli Istituti Alberghieri statali, paritari ed enti o istituti che, secondo l’attuale normativa hanno competenza sui percorsi di formazione professionale della categoria, accreditate o partecipate dalla Pubblica Amministrazione, Regioni di competenza o MIUR, che ne abbiano fatto domanda all’Associazione con le modalità previste dal presente statuto.

2 – Sono “Soci Onorari” tutti coloro i quali, per particolari attività svolte, opere o aiuti costituenti benemerenza prestati nei confronti della categoria e dell’A.C.S.V. siano ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo. L’ Associazione ha l’obbligo di tenere aggiornata la lista dei soci onorari. La carica di Presidente Onorario dell’Associazione, la cui durata è pari a quella delle altre cariche, sarà sancita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

3 – Sono “Soci Sostenitori” – con i contenuti e le modalità specificamente stabiliti dal Consiglio Direttivo – tutti coloro che, svolgono attività aventi lo scopo di promuovere e tutelare sul territorio di competenza interessi omogenei o contigui alle finalità associative sopra indicate e che siano ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.

I “Soci Sostenitori” hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e di rispettare le deliberazioni assunte dagli organi dell’A.C.S.V. astenendosi da comportamenti contrari allo scopo ed all’attività dell’A.C.S.V.

La domanda per l’iscrizione all’A.C.S.V., diretta al Consiglio Direttivo, è da questo deliberata.

La possibilità di ricoprire cariche all’interno dell’A.C.S.V., spetta solo agli “Associati Effettivi” che abbiano compiuto la maggiore età.

Art. 7. – (Rinuncia – Decadenza – Esclusione)

La qualità di associato si perde:

1- per dimissioni;

2 – per morosità;

3 – per indegnità.

Art. 8. – (Obblighi)

Gli associati sono tenuti:

a) All’osservanza scrupolosa del presente Statuto

b) Al versamento della quota associativa nel termine fissato per ciascun anno, come pure di eventuali contributi, che vengono determinati annualmente dall’assemblea degli associati a norma del presente Statuto.

c) A prestare, se richiesta, la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali.

d) a mantenere un comportamento decoroso e deontologicamente corretto nei confronti di tutti gli associati.

e)  La qualità di socio non è trasmissibile agli eredi e in ogni caso le quote o i contributi associativi versati  non sono trasmissibili e non possono essere mai rivalutati. 

La quota associativa versata non è mai rimborsabile.

TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9. – (Organi)

Sono organi della Associazione:

1 – l’Assemblea degli Associati;

2 – il Consiglio Direttivo;

3 – il Collegio dei Sindaci Revisori;

Art. 10. – (Assemblea degli Associati)

L’Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa dell’esercizio sociale dell’anno in corso e regolarmente iscritti nel Registro dei soci.

L’Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, la cui durata coincide con l’anno solare. 

L’Assemblea si riunisce, altresì, qualora lo ritenga opportuno il Presidente o se ne faccia richiesta un numero di iscritti pari ad un terzo.

Art. 11. – (Convocazione Assemblea)

L’Assemblea degli Associati viene convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente con comunicazione, contenente l’indicazione della data, l’ora e il luogo dell’Assemblea e

degli argomenti da trattare all’ordine del giorno, trasmessa a mezzo, lettera raccomandata, telefax, Pec, via e-mail e sms con conferma di ricezione inviata ai singoli associati e affissa presso la bacheca della sede e/o pubblicata sul sito istituzionale indicativamente 20 giorni prima della data di convocazione.

Art. 12. – (Costituzione dell’Assemblea)

L’Assemblea degli Associati ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in alternativa da un consigliere nominato dalla stessa Assemblea.

In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da fissarsi entro il giorno successivo la prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In prima convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita se sono presenti più di 2/3 degli associati. In seconda convocazione, da fissarsi almeno sei ore dopo la prima, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato solo a mezzo delega scritta. Le deleghe si ritengono valide solo se presentate per iscritto e controfirmate dal delegante.

Nessun associato può essere titolare di più di tre deleghe.

Art. 13. – (Deliberazione Assemblea)

L’Assemblea degli Associati può riunirsi in seduta Ordinaria e Straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di metà più uno degli associati e in seconda convocazione con la maggioranza di metà più uno dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza dei 2/3 terzi degli associati ed in seconda convocazione con la maggioranza dei 2/3 terzi dei presenti.

La votazione per l’elezione del Presidente è segreta e deve essere effettuata personalmente da ogni associato che depositerà nell’urna predisposta il proprio voto e quello eventualmente ricevuto per delega.

Art. 14. – (Funzioni dell’Assemblea)

Spetta all’Assemblea Ordinaria:

1 – Approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;

2 – Approvare il rendiconto preventivo e consuntivo annuale;

3 – Approvare il regolamento interno dell’A.C.S.V. qualora l’A.C.S.V. volesse dotarsene;

4 – Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

5 – Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

6 – Nominare su proposta del Consiglio Direttivo il Presidente Onorario;

7 – Nominare il Collegio dei Sindaci Revisori;

8 – Deliberare sugli argomenti di sua competenza posti all’ordine del giorno;

9 – Determinare le linee programmatiche dell’attività associativa;

10 – Determinare la quota associativa annuale ed eventuali contributi straordinari.

petta all’Assemblea Straordinaria:

1 – Approvare lo statuto dell’A.C.S.V. e le relative modifiche;

2 – Deliberare lo scioglimento dell’A.C.S.V.;

3 – Nominare, in caso di scioglimento, uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

4 – Deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;

5 – Deliberare in merito alla eventuale necessità di costituire società di capitali e/o cooperative a.r.l. ai fini di svolgere attività di natura commerciale o di servizi, secondo quanto previsto dall’art. 4 punto L.

Art. 15. – (Consiglio Direttivo – Composizione)

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea degli Associati ed è da questa parimenti fissato il numero dei suoi consiglieri. I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione tenendo conto della graduatoria iniziale dei non eletti o per cooptazione. Il mandato dei Consiglieri nominati successivamente scade, come per gli altri, al termine del quadriennio in corso.

Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comportano automaticamente le dimissioni del Presidente e dell’intero Consiglio. In questo caso si renderà necessaria la convocazione, da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, entro tre mesi, dell’Assemblea degli Associati, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo ed eleggere il nuovo Presidente.

Art. 16. – (Riunione – Costituzione – Delibere Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del Presidente o, in mancanza, del Vice Presidente, ed ogni qualvolta essi lo reputino opportuno.

Il Presidente è peraltro tenuto a convocare il Consiglio, tramite posta prioritaria, lettera raccomandata, comunicazione telefax o via e-mail con conferma di ricezione spedita almeno sette giorni prima della data di convocazione, su eventuale richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17. – (Funzioni Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo ed esecutivo dell’A.C.S.V., determina i modi e i tempi di attuazione delle delibere dell’Assemblea e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell’Assemblea degli Associati, spettandogli i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

1 – Su proposta del Presidente, nominare il Segretario, anche fra persone estranee al Consiglio;

2 – Su proposta del Presidente nominare il Tesoriere;

3 – Predisporre il rendiconto consuntivo e preventivo annuale;

4 – Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

5 – Deliberare, per quanto di sua competenza, sulla richiesta di radiazione degli associati a norma dell’art. 7 punto C;

6 – Approvare un regolamento interno;

7 – Istituire all’occorrenza commissioni con specifiche prerogative, prive di poteri decisionali, salvo esplicita autorizzazione o delega del Consiglio, in casi eccezionali. Di queste potranno far parte anche coloro che non rivestono la carica di consigliere e, in misura non prevalente, anche persone estranee alla categoria;

8 – Affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor o per l’organizzazione delle molteplici attività associative determinandone anche eventuali compensi (convegni, congressi, corsi di cucina, eventi gastronomici ecc.);

Art. 18. – (il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi. In caso di sua assenza o impedimento, il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Il Presidente viene eletto fra gli iscritti dall’Assemblea degli Associati e resta in carica quattro anni. Non può ricoprire l’incarico per più di due mandati consecutivi, salvo che alla scadenza dei due mandati, non si realizzi l’evento straordinario che non ci sia alcun candidato che possa ricoprire l’incarico per il mandato successivo e l’Assemblea all’unanimità voti per il conferimento del terzo mandato al candidato uscente. 

Al Presidente compete:

1 – Convocare e presiedere l’Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria firmandone i verbali;

2 – Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo firmandone i verbali;

3 – Eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, garantendo lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione;

4 – Sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti;

5 – Attribuire, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all’interno degli organismi associativi. 

Art. 19. – (il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

Art. 20. – (il Segretario)

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Al Segretario spetta di svolgere le mansioni attribuitogli dal Consiglio e in particolare:

1 – Coadiuvare tutte le attività istituzionali del Presidente;

2 – Sovraintendere alla registrazione, dei nuovi associati;

3 – Tenere aggiornato lo schedario;

4 – Redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrivere quelli relativi alle Assemblee Generali degli Associati, curando che questi siano firmati dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Il Segretario dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 21. – (il Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Presidente.

Il Tesoriere è tenuto a svolgere i compiti di natura amministrativa attribuitigli dal Consiglio Direttivo ed in particolare:

1 – Cura materialmente la compilazione del rendiconto preventivo su indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente;

2 – Provvede alla compilazione materiale del rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo da sottoporre anch’esso all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;

3 – Tiene aggiornata la contabilità dell’Associazione nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili;

4 – Firma, su delega del Presidente, i mandati di pagamento;

5 – È responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse e/o affidategli;

6 – È tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente sia del Collegio dei Sindaci Revisori;

7 – Provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa;

8 – Versa le somme da lui incassate presso un istituto di credito indicato dal Consiglio Direttivo;

9 – Ritira le somme dagli istituti bancari ed effettua i pagamenti e le riscossioni, previo mandato firmato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Preleva le somme necessarie ai pagamenti mediante assegno in conto corrente con firma congiunta del Presidente o del Vice Presidente;

10 – Una volta al trimestre presenta al Consiglio Direttivo la situazione aggiornata di cassa;

11 – È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti;

12 – Tiene aggiornato su apposito registro l’inventario di tutti i beni e di tutto il materiale associativo, ne sorveglia la manutenzione e ne è responsabile;

13 – Provvede alle piccole spese per le quali dispone un fondo reintegrabile fissato dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 22. – (il Collegio dei Sindaci Revisori)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea Ordinaria anche fra persone estranee alla categoria, con competenze circa la loro funzione.

I Sindaci Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La loro carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente statuto.

Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri effettivi un Presidente e cura la tenuta del libro dei verbali e delle deliberazioni da esso assunte.

Al Collegio dei Sindaci spetta di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, vigilare sul buon andamento della gestione economico-finanziaria dell’Associazione e redigere apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo annuale dell’Associazione.

Art. 23. – (Presidente Onorario)

L’Associazione ha facoltà di nominare tra i suoi membri un Presidente Onorario ritenuto particolarmente meritevole per le opere compiute e le attività prestate a beneficio dell’Associazione stessa. La nomina viene deliberata dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, avanzata all’unanimità dei membri componenti. Il presidente Onorario decade alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

È rinominabile, non riveste incarichi specifici, non concorre alla computazione del quorum per la corretta costituzione dell’Assemblea, ma può essere interpellato dagli organi associativi a titolo consultivo su questioni di particolare importanza.

Art. 24. – (Gratuità delle cariche)

L’assunzione e l’espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’A.C.S.V

TITOLO V
MEZZI FINANZIARI – FINANZIAMENTO ESERCIZI ASSOCIATIVI – SPESE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 25. – (Mezzi finanziari, finanziamento esercizi associativi)

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti da:

a) quote associative e contributi degli associati;

b) lasciti, donazioni, legati, contributi privati di persone fisiche o giuridiche;

c) sovvenzioni, finanziamenti, contributi, erogazioni e/o sponsorizzazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, da altri enti sia internazionali sia comunitari che locali e da altri enti pubblici o privati;

d) redditi patrimoniali o proventi derivanti dalle attività svolte a qualsiasi titolo dall’Associazione;

e) beni mobili e immobili di proprietà dell’A.C.S.V., acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;

f) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;

g) utili conseguiti attraverso attività commerciali e/o servizi effettuati da società di capitali e/o cooperative a.r.l. controllate dall’A.C.S.V.

Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell’A.C.S.V.

I rendiconti preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell’Associazione prima dell’Assemblea degli Associati.

Le spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione sono coperte dalle entrate sopraindicate, esse, ove non coperte dall’economia di gestione, saranno poste a carico di ciascun associato, secondo le modalità stabilite dall’Assemblea.

È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante l’esistenza dell’A.C.S.V., salvo che la destinazione non sia imposta o prevista dalla legge.

Art. 26. – (Esercizio sociale)

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario dell’Associazione e il rendiconto preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea accompagnati da una relazione redatta dallo stesso Consiglio

TITOLO VI
MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

Art. 27. – (Modificazioni e scioglimento)

Le modifiche allo Statuto potranno essere apportate dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza assoluta. 

Lo scioglimento dell’A.C.S.V., la devoluzione del patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori con contestuale determinazione dei poteri e degli eventuali compensi, devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre/quarti) degli associati.

Art. 28. – (Previsioni ulteriori rispetto a quanto sancito nel presente Statuto)

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

Art. 29 (Foro Competente)

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e tra questi e l’A.C.S.V. o i suoi organi, che non possano essere risolte in via conciliativa o con ricorso al Collegio Arbitrale, è competente in via esclusiva il Foro di Verona, competente per la circoscrizione in cui ha sede legale l’Associazione.

Verona, 17 febbraio 2021

Il Presidente

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